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Interdizioni e accessi ai luoghi

Nell’ambito dell´esercizio degli specifici diritti tutelati dall´art. 13 della legge n. 675/1996, in particolare del diritto di accesso da parte del dipendente ai dati personali detenuti dal datore e riferiti all’attività lavorativa svolta, non è possibile pretendere di ottenere copia integrale degli atti o dei documenti contenenti i dati, ove questi ultimi siano stati forniti attraverso la loro estrazione e messa a disposizione, anche se su supporti diversi dagli originali.

La possibilità o il diritto di accedere a un luogo, qualora nel suddetto luogo ci sia la presenza di dati personali o particolari, il Responsabile/titolare del trattamento (solitamente è il Titolare d’azienda) deve determinare l’accesso attraverso un controllo che possa essere attraverso un registro cartaceo, badge,chiave o qualsiasi altra condizione che necessiti una convalida da persone autorizzate o da sistemi facente la medesima condizione

Domanda

Quando necessito di un accesso con registro o un accesso controllato?

  • A

    Quando nel suddetto luogo lavorano dei minori.

  • B

    Quando nel suddetto luogo ci sia la presenza di dati personali o particolari.