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Com’è tutelato l’interessato?

Quando viene riscontrato un illecito, l’interessato  può  effettuare un ricorso giurisdizionale, come meglio dettato dall’articolo 78, che mette in risalto l’utente finale sul diritto di proporre un ricorso qualora l’autorità di controllo accerti che la violazione sia ovviamente competente e soprattutto se la richiesta è in armonia in base allo Stato membro in cui è stato violato il dato.

Il ricorso può avvenire in base allo Stato membro in cui si trovano il titolare e l’interessato o in paesi differenti: se sei in Italia come titolare del trattamento e gestisci dati che provengono dall’Unione Europea, però iscrivi persone attraverso una newsletter in tutta Europa, quando avrai il dato dell’interessato italiano, potresti acquisire dati di interessati esteri. Ad esempio un interessato olandese ti ha concesso il dato, viene rubato e gli crei un danno; questa persona può fare reclamo direttamente al garante della privacy in Olanda ma lo può fare anche al garante della privacy in Italia, in quanto tu come gestore dei suoi dati, li hai nel tuo pese di origine. Verificate poi le responsabilità e accertate vi saranno  ovviamente sanzioni amministrative e anche penali per il danno arrecato.

Domanda

Come può fare un ricorso l’interessato?

  • A

    Il ricorso giurisdizionale dettato dall’articolo 78, mette in risalto che l’utente finale ha il diritto di proporre un ricorso qualora l’autorità di controllo accerti che la violazione sia ovviamente competente e soprattutto che la richiesta sia in armonia in base allo Stato membro in cui è stato violato il dato.

  • B

    Il ricorso giurisdizionale non può essere fatto dal l’utente finale, perché non ha il diritto di proporre un ricorso, solo lo Stato membro in cui vive può farlo.