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1.3 Privacy e diritto al lavoro

Il datore può controllare a distanza gli strumenti di lavoro. Per la registrazione delle presenze, anche senza accordo sindacale o autorizzazioni dell’ispettorato, la differenza è sottile ma sostanziale, perché tutto dipende dalla nozione di strumento di lavoro.  Gli strumenti di lavoro sono utilizzati in via primaria ed essenziale per l’esecuzione dell’attività lavorativa, anche se non è sempre facile capire cosa costituisca esclusivamente gli strumenti di lavoro, specie in presenza di software gestionali come il CRM, poiché sono molto complessi e composti da moduli eterogenei tra loro. Proprio per questo motivo, al fine di evitare sanzioni, è essenziale scegliere con cura questi strumenti, tenendo conto dei requisiti privacy, così come di quelli previsti dallo Statuto dei Lavoratori. Per quanto riguarda i controlli ammessi, è bene specificare che non c’è un divieto assoluto di controlli: se il datore di lavoro sospetta che lavoratore stia commettendo atti leciti, può eseguire controlli assolutamente mirati. È importante che il lavoratore sia a conoscenza di questa possibilità.

DOMANDA:

Nel caso il titolare sospetti atti leciti da parte del lavoratore, il datore non può eseguire controlli per il rispetto della privacy del dipendente.

  • Vero

     
  • Falso