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1.2 Privacy e diritto al lavoro

È possibile che un programma di smartworking possa introdurre, nel ciclo di lavoro, strumenti e soluzioni tecniche in grado di controllare da remoto l’attività dei dipendenti: spesso comportano un trattamento dei dati personali che deve essere svolto nel rispetto della normativa privacy ma anche dell’Art.4 dello Statuto dei Lavoratori. A tal proposito è importante evidenziare che trovano ancora applicazione le linee guida del Garante dal 2007, in base alle quali grava sul datore di lavoro l’onere di indicare, in modo chiaro, quali siano le modalità di utilizzo di tali strumenti tra cui rientra la posta elettronica, con i quali sono effettuati i controlli. Il datore deve specificare:

  • Quali informazioni sono memorizzate temporaneamente e chi vi può accedere legittimamente,
  • Se e in quale misura il datore di lavoro si riserva di effettuare controlli anche saltuari o occasionali in conformità alla legge (indicando però le ragioni legittime per cui verrebbero effettuate le relative modalità, ragioni che devono essere specifiche e non generiche)
  • Quali conseguenze, anche di tipo disciplinare, il datore di lavoro si riserva di trarre qualora constati che la posta elettronica sia stata utilizzata in modo indebito.

Queste previsioni dovranno essere sempre frutto di un bilanciamento di interessi: da un lato c’è l’interesse del datore di lavoro a controllare efficienza e sicurezza aziendale, dall’altro c’è il diritto alla riservatezza del lavoratore.

DOMANDA

Il datore di lavoro deve specificare al lavoratore da remoto:

  • La politica aziendale, in modo che il lavoratore possa adeguarla al telelavoro.

  • Quali informazioni sono memorizzate temporaneamente e chi vi può accedere legittimamente, le misure con il quale il datore di lavoro effettua i controlli  e le conseguenze, anche di tipo disciplinare, qualora constati che la posta elettronica sia stata utilizzata in modo indebito.

  • Gli orari di presenza o eventualmente le modalità di riunione da remoto.