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La riunione periodica

In riferimento alla riunione periodica, ricordiamo un estratto del testo del D.lgs. 81/08 che fornisce alcune indicazioni importanti, ovvero che nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indìce almeno una volta all’anno una riunione, alla quale partecipano:

a) il datore di lavoro o un suo rappresentante;

b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

c) il medico competente, ove nominato;

d) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Nel corso della riunione possono essere individuati:

  • codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali;
  • obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l’introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, nelle unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori è facoltà del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, chiedere la convocazione di un’apposita riunione.

Della riunione deve essere inoltre redatto un verbale che è a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.

Domanda:

Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, può organizzare una riunione esclusivamente in caso di emergenza.

  • Vero

  • Falso