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Decreto 81: il datore di lavoro e l’obbligo di formazione

Il D.Lgs. n. 81/2008 definisce «formazione» “un processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi.”

Sono presenti due tipi di formazione:

  • generale, ovvero è uguale per tutti i settori di attività e comune a tutti i settori di attività
  • specifica, ovvero è riferita ad un settore specifico ed essa cambia in base al tipo di rischio a cui si è sottoposti e\o esposti

GENERALE

Si parla dunque, di educazione consapevole degli attori della sicurezza in azienda: i destinatari devono acquisire le competenze cognitive e comportamentali necessarie a fronteggiare il rischio di infortunio. Al termine del processo di formazione,  il lavoratore dovrebbe essere in grado non solo di identificare i rischi ma anche di agire di conseguenza.

SPECIFICA  

Cambia a seconda del settore e del livello di rischio dell’azienda, basandosi su tre princìpi di rischio: basso con formazione di 4 ore, medio con formazione di 8 ore e alto con formazione di 12 ore.

Domanda:

La formazione generale per la sicurezza del lavoratore:

  • Creare un senso di consapevolezza nel lavoratore, ovvero le competenze cognitive e comportamentali necessarie a fronteggiare il rischio di infortunio.

     
  • Permette di avere una certificazione da inserire nel curriculum.

  • Permette a tua volta di formare i futuri dipendenti sulle modalità di lavoro in sicurezza, per creare una consapevolezza continua all’interno dell’azienda.